Prodotto difettoso? Diritto al Risarcimento 

Prodotto difettoso? Diritto al Risarcimento 

Il consumatore che ha subito un danno da un prodotto difettoso ha diritto al risarcimento da far valere nei confronti del produttore.

La normativa individua due tipologie di danni :

– danno da morte o lesioni personali;

– la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all’uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato.

Il danno contemplato dalla norma è relativo alla perdita patrimoniale e non patrimoniale.

Il danno si verifica in presenza di lesione dell’integrità fisica della persona e/o dei pregiudizi economici derivanti dal deterioramento di una cosa diversa dal prodotto.

Mentre i danni alla persona possono essere risarciti senza limitazioni, il ristoro dei danni a cose è risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di euro 387,00.

Qualora non sia possibile individuare il produttore, è responsabile il fornitore che ha distribuito commercialmente il prodotto, se ha omesso di comunicare al danneggiato l’identità e il domicilio del produttore o del fornitore.

Il diritto al risarcimento si prescrive in 3 anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto aver conoscenza del danno, del difetto e dell’identità del responsabile.

Secondo la giurisprudenza la difettosità, nemmeno la pericolosità del prodotto è di per sé insufficiente per istituire la responsabilità del produttore, “se non sia anche in concreto accertato che quella specifica condizione di insicurezza del prodotto si pone al di sotto del livello di garanzia di affidabilità richiesto dall’utenza e dalle leggi in materia.”

La difettosità del prodotto ai fini del risarcimento va fatta valere solo in sede giudiziaria.

 

 

 


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