Buoni fruttiferi postali cointestati: cosa fare in caso di decesso dell’intestatario

 

I buoni fruttiferi Postali sono uno strumento di investimento sicuro perché possono essere rimborsati in ogni momento e sono garantiti dallo Stato Italiano ed emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti.

Negli ultimi anni, i buoni fruttiferi sono stati oggetto di diatribe tra i risparmiatori e Poste italiane.

In particolare la serie P diventata Q, ha visto il mancato riconoscimento da parte di Poste dei tassi di interesse maturati come indicati da tabella presente sul retro del buono.

Le Poste Italiane hanno mantenuto un comportamento ostruzionistico anche in presenza di buoni con intestatari defunti, richiedendo di compiere una serie di adempimenti burocratici (certificato di morte del cointestatario, dichiarazione di successione..) e rimborsando in tempi lunghi.

Ma cosa accade se muore l’intestatario?

Quando l’intestatario del buono muore, il rendimento dello stesso cade in successione.

Gli eredi  dovranno presentare alle Poste il certificato di morte del defunto e compilare tutti i documenti inerenti

all’apertura della pratica di successione, per ottenere il rimborso.

E se il buono è cointestato?

Nel caso di buoni cointestati che riportino la clausola pfr (pari facoltà) se uno dei cointestatari muore, il buono non sarà oggetto di successione ma dovrà essere rimborsato per intero all’intestatario vivente.

E’ quanto sancito con sentenza dalla Corte meneghina che ha affermato: “ai buoni fruttiferi postali con clausola di pari facoltà di rimborso emessi antecedentemente all’entrata in vigore del D.M. 19.12.2000 debba applicarsi la disciplina contenuta nel D.P.R. n. 156/1973 e nell’art. 208 del regolamento di esecuzione del 1989”.

Pertanto, in applicazione della suddetta normativa, il rimborso del buono fruttifero non è subordinato ad alcuna particolare o specifica modalità di riscossione e consente al portatore e cointestatario del titolo di avvalersi della clausola di pari facoltà di rimborso e richiedere all’ufficio postale l’ emissione del pagamento dell’intero importo del buono, comprensivo degli interessi maturati, senza che sia necessaria, anche nell’ipotesi di altro cointestatario del medesimo buono, la quietanza congiunta degli aventi diritto.

Conclusioni

La morte del cointestatario non estingue il diritto del concreditore a ritirare l’intero capitale del buono postale.

Se vi trovate in casi simili, recatevi alle poste e pretendete il pagamento dell’intero buono!!!

 


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