Bollette dell’acqua : In arrivo novità per gli utenti morosi

L’ARERA  “’Autorità di Regolazione per Energia , Reti e Ambiente,” ha fissato le nuove regole per disporre la sospensione e risoluzione del contratto in caso di utenti  morosi, cioè non in regola coi pagamenti della fornitura idrica.

Dal gennaio 2020 queste regole saranno operative e finirà il far west che vede distacchi senza spiegazioni e senza avvisi.

Le misure adottate mirano al contenimento delle morosità nel rispetto dell’utente tenendo conto della situazione economico finanziaria dello stesso.

In particolare l’Arera precisa che anche in presenza di morosità i clienti appartenenti alle seguenti categorie non subiranno il distacco:

  • Utenti domestici residenti in documentato disagio economico
  • Utenze ad uso pubblico ( ospedali, case di cura e di assistenza, presidi operativi di emergenza, carceri, istituti scolastici).

Come avviene la sospensione?

Prima di qualsiasi distacco è previsto un iter ben preciso che la società idrica dovrà seguire per informare l’utente moroso che, in caso di mancato adeguamento, subirà il distacco della fornitura.

  • Sollecito bonario di pagamento, in forma cartacea o tramite PEC, che avverrà 10 giorni dopo la scadenza della fattura, fatto salvo i casi di richiesta di rateizzazione;
  • Costituzione in mora dopo 25 giorni dall’invio della fattura e dopo il sollecito di pagamento;
  • Rateizzazione dei pagamenti aventi durata minima 12 mesi.

Chi sarà soggetto al distacco in caso di morosità?

Gli utenti delle utenze domestiche che a seguito del sollecito non abbiano disposto il pagamento o richiesto rateizzazione e la sospensione idrica o la limitazione del flusso, dove possibile, sarà effettuata:

  • Entro 25 giorni dalla costituzione in mora se il mancato pagamento delle fatture non superi di 3 volte l’importo pari al corrispettivo annuo dovuto;
  • Entro 20 giorni, se il mancato pagamento delle fatture superi di 3 volte l’importo pari al corrispettivo annuo dovuto.

 Cosa cambia per le utenze condominiali?

Il gestore non può attivare la procedura di limitazione o sospensione della fornitura idrica a fronte di pagamenti parziali a condizione che questi ultimi siano effettuati entro la scadenza dei termini previsti nella comunicazione di costituzione in mora in un’unica soluzione e siano pari alla metà dell’importo dovuto.

Il gestore può disporre il distacco della fornitura, se entro 6 mesi dall’avvenuto pagamento parziale non si provveda al saldo del dovuto.

In conclusione

La sospensione idrica avverrà solo in seguito alla comunicazione del gestore, in assenza si potrà richiedere il risarcimento dei danni allo stesso anche in presenza di morosità.


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